giovedì 24 settembre 2009

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1230 del 2009, proposto da:Comitato Cittadino Taranto Futura e Avv. Nicola Russo, rappresentati e difesi dall’avv. Nicola Russo, con domicilio eletto presso Tar Segreteria in Lecce, via F.Sco Rubichi 23;controProvincia di Taranto, rappresentata e difesa dall’avv. Cesare Semeraro, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;nei confronti diEmanuele Fisicaro, Luigi Albisinni, Costanzo Carrieri, Michele Conserva, Pietro Giacovelli, Franco Gentile, Umberto Lanzo, Giovanni Longo, Giampiero Mancarelli, Vito Antonio Miccolis, non costituiti in giudizio;per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia,del provvedimento ovvero del decreto di nomina degli assessori – tutti di sesso maschile – della Giunta provinciale di Taranto, emanato dal Presidente della Provincia di Taranto – Dott. Giovanni Florido – nel mese di luglio 2009, e comunicato al Consiglio provinciale in data 18.6.2009, nonché di ogni altro atto connesso e consequenziale.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Provincia di Taranto;
Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti l’Avv. Nicola Russo e l’Avv. Semeraro;
Considerato:
che, il ricorso è stato proposto, oltre che dal Comitato “Taranto Futura”, anche dall’Avv. Nicola Russo in proprio; circostanza che rende sostanzialmente superflua l’indagine in ordine alle finalità statutarie del Comitato, essendo sufficiente la qualità di cittadino elettore della Provincia di Taranto (circostanza fattuale indiscussa) dell’Avv. Russo che agisce in giudizio al fine del rispetto delle stesse norme statutarie della Provincia di Taranto;
che il decreto presidenziale 3 settembre 2009 n. 117 del Presidente della Provincia di Taranto non determina una sostanziale modificazione dell’originaria impugnazione, in quanto non appare caratterizzato da una sua autonomia sotto il profilo del deliberato ed aggiunge una struttura motivazionale che non modifica sostanzialmente le coordinate del decreto di nomina originariamente impugnato;
che la previsione dell’art. 48 dello Statuto della Provincia di Taranto (<>) appare essere evidentemente caratterizzata dalla natura precettiva e non programmatica;
che deve pertanto essere assicurata la presenza in Giunta di Assessori di entrambi i sessi, non essendo assolutamente sufficiente un semplice “sforzo” teso a raggiungere un simile risultato; si tratta, pertanto, di una tipica obbligazione “di risultato” e non “di diligenza” che viene ad integrare un vincolo alla scelta degli assessori e che non può essere derogata dagli accordi politici;
P.Q.M.

Accoglie l’istanza cautelare proposta con il ricorso e per l’effetto, ordina al Presidente della Provincia di Taranto di procedere alla modificazione della composizione della Giunta Provinciale, in modo tale da assicurare la presenza di entrambi i sessi, entro 30 (trenta) giorni dalla notificazione o comunicazione della presente ordinanza.La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2009 con l’intervento dei Magistrati:Aldo Ravalli, PresidenteLuigi Viola, Consigliere, EstensoreMassimo Santini, Referendario
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE

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